Area riservata
09/03/2010
martedì
 
Statuto dell'Unioncamere Calabria
 
Art. 1 - Costituzione e sede
Art. 2 - Compiti e funzioni
Art. 3 - Rapporti con la Regione Calabria
Art. 4 - Organi
Art. 5 - Il Consiglio
Art. 6 - Le competenze del Consiglio
Art. 7 - Modalità di funzionamento del Consiglio
Art. 8 - La Consulta Economica Regionale
Art. 9 - La Giunta
Art. 10 - Le competenze della Giunta
Art. 11 - Modalità di funzionamento della Giunta
Art. 12 - Il Presidente dell’Unione Regionale
Art. 13 - Il Comitato dei Segretari Generali
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 15 - Il Segretario Generale
Art. 16 - Il Personale
Art. 17 - Disposizioni sul finanziamento e contabilità
Art. 18 - Controlli
Art. 19 - Modifiche allo Statuto
Art. 20 - Scioglimento
Art. 21 - Recesso
Art. 22 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Costituzione e sede

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 580/93 le Camere di Commercio Industria Artigianato della Calabria costituiscono, secondo il disposto dell'art.36 del Codice Civile, una Associazione denominata: Unioncamere Calabria (Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria)
2. L'Unione Regionale ha sede in Lamezia Terme
Torna all'indice

Art. 2 - Compiti e funzioni

1. L'Unione Regionale:
a) cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate nei confronti dell’Ente Regione, del sistema regionale delle istituzioni e degli altri enti locali, per la trattazione e definizione di materie ed iniziative di comune interesse;
b) svolge la propria azione a supporto del sistema regionale delle imprese integrando strettamente i propri strumenti di intervento con quelli promossi dalle Associazioni di categoria e dalla Regione. Promuove e valorizza in Italia le varie aree ed i sistemi produttivi della Calabria con le loro articolazioni territoriali;
c) individua strategie unitarie ed elabora le politiche del sistema camerale per lo sviluppo, la qualificazione ed a supporto delle attività camerali di interesse comune curandone altresì l'attuazione e il coordinamento;
d) sviluppa e coordina le attività di competenza camerale di cui all'art.2 della L.580/93 che interessano l'intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione provinciale e può esercitare, sulla base di apposita convenzione, compiti e funzioni ad essa delegati da Camere di Commercio associate;
e) può essere destinataria della attribuzione di funzioni da parte dell'U.E., dello Stato e sulla base di apposite convenzioni e protocolli di intesa, di specifiche attività da parte della Regione e di altri Enti;
f) favorisce sedi di concertazioni per elaborare gli strumenti generali per il governo dell'economia che interessano i settori economici regionali e per definire ed organizzare gli strumenti di informazione e di monitoraggio della produzione e dei servizi da promuovere anche presso gli Enti competenti;
g) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate ai sensi dell'art.12, comma 9 della legge n°68/93 ( “Interventi in favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private”).
2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Unione Regionale partecipa ad accordi di programma, di cui all'art.27 della L.142/90 e smi, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio associate, o più in generale si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo; promuove iniziative per favorire lo sviluppo economico della regione e la sua internazionalizzazione, cura e realizza studi e ricerche, organizza congressi, comitati e gruppi di lavoro.
Torna all'indice

Art. 3 - Rapporti con la Regione Calabria

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema economico calabrese, l'Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Calabria per definire linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione.
2. I rapporti con la Regione Calabria saranno definiti con apposite convenzioni e protocolli d'intesa firmati dall'Unione Regionale in rappresentanza del sistema camerale, che potranno anche prevedere accordi di programma, attribuzioni di funzioni, deleghe esercitabili in via diretta o attraverso strumenti specifici.
3. Per una efficace ed organica attuazione del comma 2, l'Unione Regionale promuove appositi provvedimenti per definire, d'intesa con la Giunta Regionale, gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle competenze delle Camere di Commercio e dell'Unione Regionale (articolo 2 L.580/93) con quelle delle Province e dei Comuni al fine di valorizzare la dimensione locale nei processi di sviluppo dell'economia e del territorio.
Torna all'indice

Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Unione Regionale:
a)il Consiglio;
b)la Giunta;
c)il Presidente dell'Unione Regionale;
d)il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)il Comitato dei Segretari Generali;
I componenti degli organi di cui alla lettera a), b), c), durano in carica 2 anni salvo che nella fase di prima applicazione del presente Statuto e per quanto previsto all'art. 5 ; gli stessi sono rieleggibili e/o rinnovabili.
I componenti ai quali, durante il periodo di carica viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all'organismo, scadono a questa data e decadono dall'organo. I successori sono nominati dallo stesso Organo che aveva eletto, indicato o delegato i componenti scaduti e durano in carica fino alla scadenza naturale della carica medesima del componente sostituito.
In caso di Commissariamento la rappresentanza della Camera negli organismi previsti è demandata al Commissario Straordinario. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo, non può essere eletto Presidente.
Torna all'indice

Art. 5 - Il Consiglio

Torna all'indice
1. Il Consiglio, organo di indirizzo e di controllo dell'Unione Regionale, è composto dai Presidenti delle Camere di Commercio aderenti all'unione regionale, e da 2 Consiglieri per ogni Camera di Commercio associata scelti nell'ambito del proprio Consiglio.
2. Ogni Camera nomina i propri rappresentanti in seno al Consiglio al momento del proprio rinnovo. La permanenza nella carica di componenti del Consiglio è limitata alla durata del mandato nel consiglio camerale di appartenenza.
3. Partecipano con voto consultivo i componenti del Comitato dei Segretari Generali.
4. In caso di impedimento è consentita la delega ad altro consigliere.
5. Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'art.2.
6. Si riunisce inoltre ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un terzo dei componenti, presenti richiesta motivata al Presidente dell'Unione con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente, in questo caso, è tenuto a convocare l'Organo entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
7. I Consiglieri nominati durano in carica 2 anni, i Presidenti fino a scadenza del loro mandato.
8. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede dell'Unione Regionale.
9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione ed i Segretari Generali delle Camere con voto consultivo.

Art. 6 - Le competenze del Consiglio

Il Consiglio:
a) determina gli indirizzi generali dell'Unione Regionale;
b) discute ed approva ogni anno le linee generali programmatiche delle attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;
c) approva i provvedimenti di variazione al bilancio che comportino variazioni di stanziamento nei capitoli di entrata e di uscita;
d) discute ed approva ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
e) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero competente e della Regione;
f) delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti;
g) determina con apposito regolamento i rimborsi spese di missione al Presidente e al Vice Presidente dell'Unione, ai componenti degli organi, in linea con le disposizioni vigenti e secondo le funzioni attribuite;
h) istituisce la Consulta economica regionale di cui al successivo art. 8.
Torna all'indice

Art. 7 - Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Unione almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da inviarsi al domicilio di ciascun componente.
2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate, anche con telegramma, almeno tre giorni prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti arrotondati all'unità superiore e siano rappresentate almeno la maggioranza delle Camere di Commercio associate.
4. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, purché siano rappresentate almeno la maggioranza delle Camere di Commercio aderenti all'Unione.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Sono ammesse a favore dei componenti stessi del Consiglio un numero non superiore a 2 deleghe ed in rappresentanza di una sola Camera di Commercio oltre quella di appartenenza.
Torna all'indice

Art. 8 - La Consulta Economica Regionale

1. Può essere istituita con delibera del Consiglio la Consulta Economica Regionale al fine di promuovere le più opportune ed efficaci interrelazioni e la partecipazione del sistema economico ed istituzionale regionale alla programmazione delle attività dell'Unione regionale e quale sede di concertazione degli strumenti generali che interessano tutti i settori economici.
2. La composizione e il funzionamento della Consulta sono disciplinati da apposito regolamento di competenza del Consiglio.
Torna all'indice

Art. 9 - La Giunta

1. La Giunta è costituita da tutti i Presidenti delle Camere di Commercio associate e da un componente designato da ciascuna Camera di Commercio nell'ambito dei propri componenti di Consiglio.
2. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione che la presiede.
3. Si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce, inoltre, quando almeno un terzo dei componenti presenti richiesta motivata al Presidente dell'Unione, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'organo entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
4. Alle sedute della Giunta partecipano il Segretario Generale dell'Unione ed i Segretari Generali delle Camere con voto consultivo.
Torna all'indice

Art. 10 - Le competenze della Giunta

1. Spetta alla Giunta:
a) Nominare, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente e il Vice Presidente dell'Unione Regionale, determinandone il compenso;
b) predisporre lo schema del bilancio preventivo con il relativo programma delle attività e del bilancio consuntivo, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
c) deliberare sui programmi, sulle attività e sugli interventi da realizzare utilizzando, previa verifica della copertura finanziaria, le relative risorse destinate in bilancio;
d) nominare il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale su proposta del Presidente dell'Unione Regionale e determinarne gli emolumenti;
e) nominare i rappresentanti dell'Unione Regionale negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove è richiesta la rappresentanza dell'Unione Regionale;
f) istituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e Comitati;
g) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Unione e quelli relativi alle gestioni di servizi eventualmente assunti;
h) determinare la dotazione organica del personale dell'Unione, definendo nel bilancio le risorse destinate al trattamento economico del personale e stabilire i fabbisogni occupazionali annualmente necessari;
i) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne all'Unione Regionale nonché sugli accordi di programma ai sensi della L.142/90 art. 27 e smi nei limiti delle disponibilità di bilancio;
j) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
k) autorizzare il presidente a promuovere giudizi ed a resistere alle liti con potere di conciliare e transigere;
l) esercitare le attribuzioni delegate dal Consiglio e deliberare, nell'ambito delle finalità statutarie, su quanto non espressamente attribuito alla competenza del Consiglio.
2. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.
Torna all'indice

Art. 11 - Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente, che ne predispone l'Ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telefax o posta elettronica.
2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del giorno.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei componenti arrotondati all’unità superiore.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Torna all'indice

Art. 12 - Il Presidente dell’Unione Regionale

1. Il Presidente dell'Unione Regionale è il legale rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Unione Regionale e del sistema camerale regionale, nei confronti delle Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di governo nazionali, regionali e locali, delle categorie economiche.
2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell’Unione Regionale.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o in assenza dello stesso.
4. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri della Giunta.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti.
6. Adotta in caso di urgenza motivata, salvo ratifica nella prima riunione successiva della Giunta, i provvedimenti di competenza di questo organo.
Torna all'indice

Art. 13 - Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali è l'organo di consulenza tecnica dell'Unione Regionale; collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti di cui all'art.2; esprime pareri e proposte in ordine all'attività dell’Unione e alla sua funzione di coordinamento delle attività ed attribuzioni delle Camere di Commercio associate.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere associate e dal Segretario Generale dell'Unione Regionale ed ha la medesima durata del Consiglio.
3. Esso è convocato e presieduto dal Segretario Generale dell’Unione.
4. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente dell'Unione Regionale che può farsi sostituire dal Vice Presidente.
5. Al Comitato possono inoltre essere invitati di volta in volta a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare ovvero dirigenti o funzionari camerali esperti nella materia.
6. Il Segretario Generale dell'Unione Regionale allega il parere del Comitato, quando espresso, alle proposte di delibera oggetto dell'Ordine del giorno del Consiglio e della Giunta.
Torna all'indice

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio e vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta contabile, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati della gestione.
2. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti; I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero di riferimento delle Camere di Commercio, che assume la funzione di Presidente, uno dalla Regione Calabria e uno dal Consiglio. I supplenti sono designati uno dal Ministero competente e uno dal Consiglio.
3. Il membro effettivo e il membro supplente designati dal Consiglio devono essere iscritti nell’albo dei Revisori contabili.
4. Il Collegio dura in carica un biennio ed è rieleggibile.
5. Le designazioni si riferiscono al biennio per il quale sono state richieste.
Torna all'indice

Art. 15 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente dell'Unione tra i Segretari Generali delle Camere di Commercio associate, con incarico biennale, salvo revoca o riconferma, o , comunque, nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito elenco dei Segretari Generali tenuto dal Ministero competente.
2. Fermo restando la competenza degli Organi di governo dell'Unione per le attività di programmazione, indirizzo e controllo, al Segretario Generale compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. E' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'azienda di cui dirige gli uffici, espleta le funzioni di capo del personale e ne regola l'organizzazione; esegue i provvedimenti adottati dagli organi statutari, secondo il principio della separazione dei poteri tra organi di indirizzo e organi di gestione di cui al D.Lgs 165/2001.
3. Il Segretario Generale assolve a funzioni di assistenza e collaborazione giuridico-amministrativa agli Organi di governo dell'Unione.
4. Esercita attività di verifica generale sulla gestione finanziaria, economica ed amministrativa dell'Unione. Coordina le attività degli uffici dell'Unione e predispone tutti gli elementi utili alla Giunta per la redazione del bilancio preventivo, del rendiconto e del programma annuale delle attività
5. Determina le procedure e gestisce l'attività ordinaria dell'Unione Regionale secondo il regolamento di cui all'articolo 10.
6. Esplica anche funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta.
7. Il Segretario Generale dell'Unione, si avvale del Vice Segretario che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
8. Al Segretario Generale compete a titolo di indennità di posizione un corrispettivo mensile, determinato dalla Giunta, commisurato alle effettive prestazione da svolgersi nell'interesse dell'Unione.
9. Il Segretario Generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmatici stabiliti dagli Organi di Governo e risponde direttamente alla Giunta del proprio operato per quanto ai risultati della gestione tecnica anche in termini d'efficienza, d'efficacia ed economicità.
10. Allo stesso sono attribuiti compiti di:
- supporto agli Organi di governo nel processo di elaborazione degli indirizzi e di messa a punto delle strategie di sviluppo dell’Unione;
- definizione della proposta annuale di programma delle attività per il successivo esame da parte della Giunta;
- responsabilità sotto il profilo funzionale del personale di cui coordina l’attività al fine di favorirne l’integrazione e migliorarne le professionalità e l’efficienza ed efficacia delle prestazioni in relazione agli indirizzi e obiettivi programmatici, annualmente stabiliti dagli Organi di governo dell’Unione.
Torna all'indice

Art. 16 - Il Personale

1. L'Unione Regionale si avvale per il suo funzionamento di apposito personale da assumere, attraverso prove concorsuali idonee, ad evidenza pubblica, nei limiti di un contingente numerico fissato in relazione alle esigenze operative dell'Ente, ed in base al CCNL dei dipendenti delle imprese commerciali dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.
2. L'ordinamento del personale è stabilito con regolamento approvato dalla Giunta su proposta del Segretario Generale.
3. Il contingente numerico, deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Unione Regionale.
4. Ai fini del miglior coordinamento e funzionamento dei servizi camerali possono essere istituiti presso l'Unione Regionale comitati e gruppi di lavoro formati da personale camerale i cui compensi sono determinati dalla Giunta.
Torna all'indice

Art. 17 - Disposizioni sul finanziamento e contabilità

1. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale è assicurato:
a) dalle quote associative annualmente fissate dal Consiglio sulla base di una aliquota contributiva stabilita a carico delle singole Camere di Commercio sul totale delle loro effettive entrate per diritto annuale, risultanti dall’ultimo consuntivo deliberato dagli Organi camerali;
b) da finanziamenti e/o contributi per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati;
c) da finanziamenti camerali per specifici progetti o iniziative;
d) da altri contributi ed introiti eventuali e da rendite patrimoniali;
e) da entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
f) da entrate patrimoniali.
2. Le quote associative annuali delle Camere dovranno essere versate in tre soluzioni rispettivamente entro i mesi di aprile, agosto e dicembre dell'esercizio di riferimento.
3. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.
4. L'Unione dovrà tenere una contabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia per le Camere di Commercio, aderente all'attività svolta, alle disposizioni di legge ed alle determinazioni di volta in volta adottate dalla Giunta.
Torna all'indice

Art. 18 - Controlli

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 29/12/93, n.580, l'Unione Regionale predispone annualmente una relazione generale da trasmettere al Ministero competente ed alla Regione Calabria.
2. Le Camere di Commercio associate devono a tal fine trasmettere annualmente una relazione sulla gestione con evidenza delle risorse finanziarie e umane impiegate nonché delle partecipazioni.
Torna all'indice

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente Statuto, sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio.
Torna all'indice

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento le attività e le eventuali passività di liquidazione risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.
Torna all'indice

Art. 21 - Recesso

1. Per consentire una programmazione delle attività di medio termine, correttamente basata su concrete disponibilità finanziarie, le Camere di Commercio associate possono recedere dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Calabria , con deliberazione del competente organo formalmente notificata al Presidente e al Consiglio, producendo il suo effetto con decorrenza dal secondo esercizio successivo alla notifica di recesso;
2. Il recesso non conferisce diritti sul patrimonio dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria.
Torna all'indice

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. I Presidenti delle Camere e i membri dei Consigli, componenti degli organi dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del Presidente attuale. Il Segretario Generale dell'Unione resta in carica sino alla nomina del nuovo Presidente dell'Unione. Decorsi inutilmente 60 giorni di prorogatio il Presidente decade e viene sostituito da un altro Presidente di Camera di Commercio più anziano d'età, il quale in qualità di Reggente convoca, a pena di decadenza, entro 30 giorni il Consiglio per l'elezione degli organi.
2. Il Presidente in carica è responsabile dell'esecuzione delle norme del presente articolo ed a tal fine attiverà la procedura perché le camere associate procedano nei termini alle assegnazioni di competenza.
3. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio con contestuale pubblicazione sul sito web dell'unione.
4. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Torna all'indice

Unioncamere Calabria - via delle Nazioni, 24 - 88040 Lamezia Terme (CZ)